Responsabilità degli amministratori: patteggiare inverte l’onere della prova
Nella quantificazione equitativa del danno, inoltre, è da preferire il criterio dei netti patrimoniali
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., sui medesimi fatti oggetto di accertamento di un giudizio civile relativo alla responsabilità di un amministratore, determina una sostanziale inversione dell’onere della prova in ordine ai fatti in contestazione.
Ai fini della quantificazione in via equitativa del danno addebitabile all’amministratore, inoltre, una volta accertata la possibilità di ricostruire la data in cui la società ha perso sicuramente il capitale sociale, appare maggiormente opportuno il ricorso al criterio dei netti patrimoniali, piuttosto che a quello del deficit fallimentare.
È quanto sancito dal Tribunale di Milano, nella sentenza 29 dicembre 2010, in relazione a una causa intentata dal fallimento di una srl nei confronti ...
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