Fallibilità, va valutata l’esposizione complessiva dell’imprenditore
A tal fine, devono essere presi in considerazione anche i debiti condizionati
Il Legislatore ha dettato una serie di requisiti generali per la dichiarazione di fallimento.
Fra i presupposti vi è lo stato di insolvenza dell’imprenditore. L’imprenditore versa in uno stato di insolvenza quando “non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (art. 5 del RD 267/42).
Inoltre, perché possa essere dichiarato il fallimento è necessario il superamento di almeno uno dei limiti fissati dall’art. 1 comma 2 del RD 267/42. Infatti, ai sensi di tale disposizione, non è soggetto a fallimento l’imprenditore commerciale (art. 1 comma 1 del RD 267/42) che dimostra di rimanere contemporaneamente al di sotto delle tre soglie relative all’ammontare:
- dell’attivo patrimoniale;
- dei ricavi lordi;
- dei debiti.
Nello specifico, ...
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