Confermata la deduzione per gli autotrasportatori
L’Agenzia, con un apposito comunicato stampa, riafferma le misure previste lo scorso anno per l’agevolazione di cui all’art. 66 del TUIR
Con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate pubblicato ieri, arrivano le attese conferme sulle agevolazioni per gli autotrasportatori. In particolare, vengono confermate anche per il 2010 le misure della deduzione forfetaria di cui all’art. 66 comma 5 del TUIR applicate lo scorso anno.
Come noto, l’art. 66, comma 5, del TUIR prevede un criterio di deduzione forfetaria dal reddito d’impresa delle spese non documentate, a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Più precisamente, “per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore
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