Amministrazioni pubbliche senza «clienti e fornitori»
Lo precisa un provvedimento dell’Agenzia, che ha anche sostituito le specifiche tecniche di trasmissione della comunicazione
Ieri, 21 giugno 2011, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato un nuovo provvedimento, il n. 92846, riguardante l’adempimento dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per un importo non inferiore a 3.000 euro (ovvero 3.600 euro al lordo dell’IVA, nel caso in cui non sussista l’assoggettamento all’obbligo di fatturazione della fattispecie), introdotto dall’art. 21 del DL n. 78/2010. L’atto in parola rettifica il precedente provvedimento direttoriale n. 184182 del 22 dicembre 2010, intervenendo sul presupposto soggettivo dell’incombente, riferito alla titolarità della partita IVA.
In particolare, è stato aggiunto il punto 2.6, per effetto del quale risultano esonerati dall’obbligo in parola “lo ...
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