Ammesso il ravvedimento operoso «frazionato»
Per la ris. 67 dell’Agenzia, il contribuente può ravvedersi solo in parte, ma per la violazione «residua» le sanzioni saranno irrogate nella misura piena
L’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti e condivisibili specificazioni sul ravvedimento operoso, strumento deflativo del contenzioso alquanto utilizzato dai contribuenti. Mediante tale istituto, il contribuente, versando, entro determinati termini, la maggiore imposta, le sanzioni e gli interessi legali, può sanare eventuali errori od omissioni, prevenendo in tal modo l’attività di verifica fiscale.
Per le violazioni commesse dallo scorso 1° febbraio, la riduzione delle sanzioni conseguente al ravvedimento è, a seconda delle ipotesi, pari a un decimo del minimo o un ottavo del minimo (le riduzioni ante L. 220/2010 erano, invece, pari a un dodicesimo/un decimo del minimo, e ciò continua ad applicarsi per le violazioni commesse prima del 1° febbraio, anche se il ravvedimento ...
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