Per la territorialità IVA conta l’accatastamento
La recente circ. 37/2011 ha fornito chiarimenti sull’individuazione delle prestazioni immobiliari, alla luce del «nuovo» regime territoriale
La circolare n. 37/2011, esplicativa del “nuovo” regime della territorialità IVA introdotto dal DLgs. n. 18/2010 (di recepimento della Direttiva 2008/8/CE), contiene rilevanti precisazioni sull’individuazione delle prestazioni di servizi relative a beni immobili, di cui all’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, per le quali il criterio di individuazione del luogo di tassazione corrisponde a quello di ubicazione del bene.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che, rispetto alla disciplina previgente, sono, ora, annoverati – nell’ambito dei servizi relativi a beni immobili – anche la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o con funzioni analoghe, nonché quella di alloggi in campi vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio
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