«Teste di legno» a responsabilità limitata
Per il concorso in reati a dolo specifico, non è sufficiente accettare il rischio di integrazione da parte dell’amministratore di fatto
Pochi giorni or sono, la Corte di Cassazione (nella sentenza 10 giugno 2011 n. 23425) ha avvertito l’esigenza di sottolineare come sia discutibile la soluzione che riconosce la responsabilità penale dell’amministratore di diritto mera “testa di legno” per concorso nel reato dell’amministratore di fatto sulla base del dolo eventuale quale mera conseguenza dell’accettazione della carica (cfr. Cass. 4 luglio 2006 n. 22919).
La sentenza 28 luglio 2011 n. 30091 fa ora il punto della situazione, nel tentativo di fissare i paletti necessari per configurare la responsabilità penale concorsuale in un contesto di peculiare delicatezza. L’occasione è offerta da un ricorso avverso una condanna per bancarotta fraudolenta documentale pronunciata nei confronti dell’amministratore ...
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