Per l’Agenzia, gli omessi versamenti nell’adesione sono sempre sanzionati
Se il contribuente paga la rata entro il termine per quella successiva, non vi sono i presupposti per nessuna sanzione
Il DL 98/2011 ha modificato il sistema sanzionatorio degli omessi versamenti delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza o conciliazione giudiziale.
In sostanza, ove il contribuente non versi una delle rate successive alla prima entro il termine previsto per la rata successiva (quindi entro i tre mesi, visto che le rate sono trimestrali), egli decade dal beneficio della dilazione e gli importi residui vengono iscritti a ruolo. Per ciò che concerne la sanzione da omesso versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97, essa viene irrogata nella misura del 60% sugli interi importi residui dovuti a titolo di tributo, e non sul solo importo della rata non versata.
Pertanto, anche se la circolare n. 41/2011 pare negarlo, i mancati versamenti inferiori ai tre mesi non comportano in nessun ...
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