Per la ripetizione dell’indebito fiscale, necessaria l’istanza di rimborso
In caso di imposte versate per sbaglio, va presentata entro 48 mesi, se l’errore non è immediatamente rilevabile dall’Amministrazione finanziaria
Per il rimborso delle maggiori imposte erroneamente versate, occorre che il contribuente presenti una tempestiva istanza di rimborso, se l’errore materiale in cui è incorso non è rilevabile ictu oculi dall’Amministrazione finanziaria. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione del 28 luglio scorso, numero 16551.
Una grande spa del settore dell’abbigliamento ometteva di indicare nella sua dichiarazione dei redditi del 1985 (quadro M dell’allora modello 760) le ritenute d’acconto subite sui dividendi distribuiti dalle sue società controllate nel 1984. Soltanto nel dicembre del 1990 presentava un’istanza di rimborso delle maggiori imposte erroneamente versate a seguito del mancato scomputo di tali ritenute in sede di dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione ...
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