Modelli 231 «quasi» obbligatori
Secondo il CNDCEC, per avere efficacia esimente devono essere idonei, efficaci, adeguati, specifici e dinamici
La circolare 10 novembre 2011 n. 26 dell’Istituto di Ricerca del CNDCEC fornisce interessanti chiarimenti in ordine ai modelli organizzativi e di gestione ex DLgs. 231/2001.
In seguito all’entrata in vigore del DLgs. 231/2001 è stata a lungo sostenuta la facoltatività di tali modelli, funzionali ad escludere la responsabilità degli enti per eventuali reati-presupposto commessi nel loro interesse o vantaggio. Peraltro, le disposizioni normative in tema di adeguatezza organizzativa (si pensi, in particolare, agli artt. 2381 comma 5 e 2403 c.c.) non possono non rendere la facoltatività un assioma difficilmente sostenibile. Infatti, il Tribunale di Milano, nella sentenza 13 febbraio 2008 n. 1774, ha stabilito che l’amministratore delegato è responsabile dei danni subiti dalla società
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