Diligenza degli amministratori da valutare in relazione ai singoli atti
I risultati complessivi della gestione possono dipendere da fattori estranei
La responsabilità gestoria è collegata ad un’obbligazione di mezzi parametrata alla diligenza dei singoli comportamenti degli amministratori e non ai risultati complessivi della gestione. L’onere della prova in capo a chi agisce nei confronti degli amministratori è maggiormente gravoso quando gli atti posti in essere non sono vietati dalla legge o dallo statuto, ma comunque contrari ai doveri di lealtà o diligenza.
Sono alcune tra le precisazioni fornite dal Tribunale di Milano nella sentenza 24 agosto 2011 n. 10697.
L’amministratore che agisce in forza di poteri conferitigli all’atto dell’attribuzione della delega o sulla base di specifica autorizzazione del cda non è di per sé scriminato dalla responsabilità in ordine agli atti compiuti; la responsabilità – osserva ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41