Bonus «prima casa» confermato se il dato concreto prevale su quello anagrafico
Se manca la residenza entro i 18 mesi previsti, il contribuente può dimostrare documentalmente che, di fatto, abitava già presso l’immobile
Non è legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, conseguente al disconoscimento dell’agevolazione “prima casa”, se il contribuente non ha ottenuto il trasferimento della residenza entro i 18 mesi previsti dalla norma, per il mancato accoglimento della domanda da parte del Comune, sempreché il contribuente dimostri documentalmente che di fatto abitava già, entro tale termine, presso l’immobile oggetto di acquisto agevolato. Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Torino, con la sentenza n. 78/14/11 del 24 novembre 2011.
La cosiddetta agevolazione “prima casa” è subordinata alla sussistenza delle precise condizioni previste dalla sua normativa di riferimento, recata dalla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata ...
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