Il contribuente può mettere direttamente in vendita beni pignorati o ipotecati
Il DL 201/2011 lo consente a chi è sottoposto a esecuzione forzata per debiti tributari, previo consenso dell’agente di riscossione
La procedura concernente la vendita dei beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari è stata recentemente modificata per effetto dell’art. 10, comma 13-terdecies del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011).
Deve essere evidenziato che l’art. 52, comma 1 del DPR n. 602/1973 permette all’agente della riscossione di rivalersi sui beni del debitore vendendoli al pubblico incanto o nelle altre forme previste dal citato decreto, senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Sul punto, la procedura di esecuzione forzata fiscale si differenzia da quella civilistica, la quale, invece, prevede l’autorizzazione del giudice.
La modifica interviene sul menzionato art. 52, aggiungendo il comma 2-bis, che, ora, consente al contribuente sottoposto a esecuzione ...
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