Esenzione integrale per i dividendi da Germania e Brasile
Il beneficio può essere fatto valere dalle società italiane con partecipazioni almeno pari al 25%
L’Italia ha storicamente adottato, nelle Convenzioni stipulate con gli altri Stati, il metodo del credito (art. 23 B del modello OCSE), con conseguente concorso del reddito di fonte estera alla determinazione della base imponibile e detrazione dell’imposta assolta nell’altro Stato. Il metodo del credito è adottato in modo trasversale per tutte le categorie di reddito.
Fanno eccezione a questo principio i dividendi che le società italiane percepiscono dalle proprie partecipate con sede in Germania e in Brasile.
Secondo l’art. 24 § 2 lett. b) della Convenzione stipulata tra Italia e Germania, infatti, sono esclusi dalla base imponibile italiana i redditi derivanti dai dividendi pagati ad una società (diversa da una società di persone) residente in Italia da parte di una
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