Responsabilità precontrattuale del datore più «elastica» nelle trattative
È sufficiente che l’affidamento del candidato abbia oggettività, senza che le parti abbiano trattato gli elementi essenziali del contratto di lavoro
In caso di trattative tra un’azienda e un candidato finalizzate all’assunzione di quest’ultimo, la responsabilità precontrattuale si può realizzare in capo alla prima anche se le parti non hanno discusso e concordato gli elementi essenziali del contratto di lavoro.
Infatti, è possibile configurare un ragionevole affidamento del candidato sulla conclusione del contratto, se le trattative sono giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente tale affidamento, ad esempio nel caso di comunicazioni in cui si conferma l’interesse da parte dell’azienda per l’assunzione, o le modalità di utilizzazione del candidato nell’ambito dell’impresa.
Questo principio di diritto è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 1051 dello
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