Con il sindaco unico, opportuno anche il supplente
Per il CNDCEC, nel nuovo assetto dei controlli, tale nomina consentirebbe la sostituzione automatica del sindaco che dovesse venir meno all’incarico
Con una nota interpretativa diffusa ieri, 24 aprile 2012, il CNDCEC ha esaminato l’assetto dei controlli nelle società di capitali, alla luce delle modifiche apportate, da ultimo, dal DL 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni), conv. L. 4 aprile 2012 n. 35.
Come noto, tale provvedimento si inserisce in un articolato iter legislativo che, pur nella mancanza di un adeguato coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento societario, ha introdotto la figura del cosiddetto sindaco unico.
Nell’ultima versione dell’assetto dei controlli, la possibilità di nominare un organo di controllo monocratico, inizialmente introdotta sia nelle società per azioni sia nelle società a responsabilità limitata, è stata confermata esclusivamente con riferimento a quest’ultimo
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