Studi omessi: il contribuente può redimersi anche prima dell’avviso
Se il contribuente provvede a inoltrarli spontaneamente con dichiarazione integrativa, accede al beneficio dell’esimente dalle eventuali «supersanzioni»
Per filtrare la selezione dei contribuenti e minimizzare le successive fasi di accertamento, l’Agenzia delle Entrate invia sempre più spesso inviti ad adempiere a contribuenti potenzialmente interessati da obblighi dichiarativi astrattamente omessi.
Tali nuovi atipici inviti (che da qui in avanti chiameremo “avvisi”, onde non ingenerare potenziali equivoci) non precludono la possibilità di sanare l’eventuale comportamento omissivo e sono, quindi, tecnicamente diversi da quelli previsti dagli artt. 32 del DPR n. 600/73 e 51 del DPR n. 633/72, i quali, come noto, inibiscono qualsiasi possibilità di ravvedimento poiché concretizzano, ex art. 13, comma 1, del DLgs. 472/1997, un avvio formale dell’attività di controllo posta ufficialmente a conoscenza del contribuente.
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