Obbligo di fatturazione con molte deroghe
L’ipotesi più importante di differimento disciplina la «fatturazione differita»
L’ipotesi più importante di differimento degli obblighi di fatturazione è quella di cui all’art. 21, comma 4, del DPR n. 633/1972, che disciplina la “fatturazione differita”, in base alla quale la fattura può essere emessa nel mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione sulla scorta di un DDT o comunque di un altro documento idoneo ad individuare gli autori dell’operazione ed avente le caratteristiche enunciate dal DPR n. 472/1996.
In particolare, è possibile fruire di due modalità:
- “fatturazione differita ordinaria”: la fattura, emessa dallo stesso soggetto che ha emesso il documento di trasporto, viene rilasciata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della consegna o spedizione del bene. In questo caso, momento ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41