Sanabile l’omessa presentazione della comunicazione per il 36%
Per gli anni anteriori al 2011 sembra ci si possa avvalere della «remissione in bonis» nel caso non sia stata trasmessa la comunicazione preventiva
L’omessa presentazione della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, per gli anni precedenti il 2011, potrebbe rientrare nell’ambito oggettivo della c.d. “remissione in bonis”.
L’art. 2, comma 1 del DL n. 16/2012 ha introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero più in generale ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali, di poter fruire di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali.
In altre parole, in tutti quei casi in cui l’omissione dell’obbligo di preventiva comunicazione o il mancato esercizio di altro adempimento di carattere formale determini ...