Sisma in Emilia: dall’INPS precisazioni sul termine per versare i contributi sospesi
Con il messaggio n. 20489 di oggi, l’INPS ha fornito alcune precisazioni sul differimento del termine per il versamento dei contributi sospesi nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio scorsi.
Innanzitutto, l’Istituto rende noto che, con riferimento al terremoto nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, la L. 213/2012 (in G.U. n. 286) di conversione del DL 174/2012, ha modificato l’art. 11, comma 6, del citato DL, fissando al 20 dicembre 2012 il termine per effettuare il versamento dei contributi oggetto di sospensione.
Pertanto, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati nel periodo della sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 20 dicembre 2012, secondo le indicazioni già fornite con il messaggio n. 20135 del 6 dicembre 2012.
A integrazione del messaggio 20135/2012, l’INPS comunica anche le istruzioni per il pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.
In caso di richiesta di rateazione, la sede dovrà acquisire la domanda di dilazione con la procedura H= GESTIONE DILAZIONI AMMINISTRATIVE (NON LA PROCEDURA G= GESTIONE DILAZIONI PER SOSPENSIONI COPNTRIBUTIVE) indicando come data domanda 20 dicembre 2012.
Le domande dovranno essere acquisite a partire dal prossimo 20 dicembre. (Redazione)
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