Azioni proprie sempre da calcolare
L’art. 2357-ter comma 2 c.c. ne impone il computo ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per costituzione e deliberazioni dell’assemblea
In tema di computo dei quorum assembleari in presenza di azioni proprie, l’art. 2357-ter, comma 2 c.c., anteriormente alla sostituzione operata dall’art. 1, comma 3 del DLgs. 224/2010, stabiliva: “Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea”.
In linea con la lettera della disposizione, il Tribunale di Roma, con provvedimento del 21 aprile 2004, aveva precisato come, al fine di stabilire sia il quorum costitutivo che quello deliberativo, occorresse computare anche le azioni proprie della società.
Tale soluzione era stata criticata da autorevole dottrina, a giudizio della quale le azioni proprie avrebbero dovuto essere computate ...
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