Dal 1° gennaio, bollo sui prodotti finanziari senza limite massimo
Lo precisa la circ. 48/2012 dell’Agenzia, che illustra la disciplina della nuova imposta
A norma dell’art. 13, comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, come modificato dal DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, è dovuta l’imposta di bollo:
- dell’1 per mille annuo, per il 2012;
- dell’1,5 per mille annuo, a partire dal 2013.
Con la circ. n. 48/2012 (si veda “«In chiaro» l’imposta di bollo sui conti correnti” del 22 dicembre 2012), l’Agenzia delle Entrate illustra la nuova imposta di bollo, ricordando, tra le altre cose, che l’imposta, nel 2012, era dovuta con la misura massima di 1.200 euro, limite che non opererà
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