Beneficio «prima casa», rinuncia senza sanzione entro un anno dalla vendita
Il contribuente che, entro tale termine, comunica all’Agenzia la volontà di non acquistare un altro immobile, evita la sanzione del 30%
Nel caso di vendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”, il contribuente che, entro un anno, non intenda riacquistare un’unità immobiliare da adibire a propria abitazione principale, può comunicare tale intendimento all’Amministrazione finanziaria, dovendo così versare le imposte in misura piena e i relativi interessi, ma evitando l’applicazione della sanzione del 30%.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 112 di ieri.
La nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 131/1986, nel disciplinare il beneficio fiscale in oggetto, ne dispone, tra l’altro, al comma 4, la decadenza nell’ipotesi in cui il contribuente effettui la cessione dell’immobile ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41