Base imponibile TARES in base alla superficie calpestabile
L’ha previsto la legge di stabilità 2013, sino all’attuazione delle disposizioni relative ad aggiornamento e allineamento dei dati catastali
A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) dall’art. 14 del DL n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011.
Il nuovo tributo sui rifiuti sostituisce gli attuali prelievi quali la TARSU, di cui al DLgs. 504/93, la tariffa di igiene ambientale istituita con l’art. 49 del DLgs. 22/97, c.d. “TIA Ronchi” o TIA1 e la tariffa integrata istituita con l’art. 238 del DLgs. 152/2006, c.d. “TIA Ambiente” o TIA2 (tra l’altro mai attuata).
A partire dal 1° gennaio 2013, viene soppressa altresì l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex Eca che i Comuni applicano sulla TARSU/tariffa, in anticipo di un anno rispetto alle previsioni dell’art.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41