Applicazione «retroattiva» del redditometro in Commissione tributaria
Il contribuente, nonostante il parere negativo dell’Agenzia, potrà tutelare la propria posizione dinanzi alle Commissioni tributarie
Appare evidente, e ciò lo si può agevolmente constatare esaminando l’esempio riportato in un intervento precedente (si veda “Investimenti patrimoniali «meno pericolosi» con il nuovo redditometro” del 23 gennaio), come il nuovo redditometro sia più garantista per il contribuente.
All’indomani del decreto si era posto il problema della possibile applicazione retroattiva del nuovo strumento a valere sugli accertamenti afferenti i periodi di imposta sino al 2008.
Una prima indicazione sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate è giunta in occasione del videoforum organizzato da Italia Oggi il 17 gennaio 2013 (si veda “Impossibile l’applicazione retroattiva del «nuovo» redditometro” del 19 gennaio).
La domanda sull’applicabilità retroattiva del ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41