Inammissibile l’appello «spedito» in Provinciale, serve il deposito
I giudici della Regionale di Roma confermano l’orientamento della Corte di Cassazione, non coerente con la «ratio legis»
Il comma secondo dell’art. 53 del DLgs. 546/92 stabilisce che, “ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello
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