Inammissibile l’appello «spedito» in Provinciale, serve il deposito
I giudici della Regionale di Roma confermano l’orientamento della Corte di Cassazione, non coerente con la «ratio legis»
Il comma secondo dell’art. 53 del DLgs. 546/92 stabilisce che, “ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.
La ratio della norma è rinvenibile nell’evitare che le segreterie del giudice di primo grado rilascino indebitamente i certificati di passaggio in giudicato delle sentenze, eventualità non sussistente nel caso della notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, in quanto l’art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile impone a questi di notiziare la segreteria dell’intervenuta proposizione dell’appello.
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