Il fallimento dell’ente non estingue l’illecito amministrativo da «231»
Secondo la Cassazione, inoltre, l’estinzione dell’illecito amministrativo non si verifica neanche in caso di prescrizione del reato presupposto
La sentenza n. 4335 della V Sezione penale della Cassazione (depositata ieri, 29 gennaio 2013) pone fine alla storia giudiziaria (e sportiva) della società calcistica FC Messina Peloro, presente, per alcune stagioni, anche nel massimo campionato nazionale professionistico.
La Suprema Corte ha confermato la responsabilità penale del legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione per il reato, peraltro dichiarato prescritto, di falso in bilancio (rectius, “false comunicazioni sociali”, art. 2621 c.c. ) e la responsabilità amministrativa, ex DLgs. 231/2001, della società calcistica nel frattempo fallita.
La sentenza presenta alcuni aspetti di interesse su cui merita soffermarsi.
Riguardo al reato di falso in bilancio, la Corte rileva – né poteva essere altrimenti ...