Al giudice ordinario le controversie sulle ritenute operate dal sostituto
Lo afferma la Cassazione, in virtù del fatto che il rapporto tra sostituto d’imposta e soggetto sostituito ha natura privatistica
Il rapporto che si instaura tra il sostituto d’imposta ed il soggetto sostituito ha natura privatistica e, pertanto, la competenza a trattare le relative cause spetta alla giurisdizione ordinaria. Il soggetto sostituito che avanza una domanda di ripetizione delle ritenute indebitamente subite, per carenza dei presupposti giuridici, deve rivolgersi al sostituto d’imposta che le ha operate. È quanto si desume dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2133 di ieri, 29 gennaio.
La pronuncia trae origine dalle ritenute IRPEF operate dall’allora INPDAP sulle somme erogate ad un contribuente. Quest’ultimo contestava le modalità di calcolo di tali ritenute e, quindi, si rivolgeva all’Istituto, affinché rimborsasse le trattenute indebitamente operate. A seguito della decisione ...
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