L’elezione di domicilio non è valida nei confronti di Equitalia
Il principio desta molte perplessità, specie sotto il profilo della razionalità
L’art. 60, al primo comma lettera d), del DPR 600/73, prevede che il contribuente possa eleggere domicilio ai fini delle notifiche nel Comune del proprio domicilio fiscale.
La Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 350 dello scorso 30 ottobre, afferma che l’elezione di domicilio ha valore solo se effettuata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Da ciò, i giudici deducono la validità della notifica della cartella di pagamento presso la sede legale della società, ancorché il contribuente abbia indicato all’Agente della riscossione un diverso domicilio.
Detta presa di posizione non convince, sia per motivi prettamente tecnici, che per motivi di buon senso.
Come prima affermazione, sganciata da questioni procedurali, è bene domandarsi perché l’Agente
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