Società terze escluse dall’obbligo di vigilanza dell’amministratore
L’obbligo, inoltre, non può riguardare atti o iniziative che non siano pregiudizievoli per i soci o i creditori della società amministrata
L’obbligo di vigilanza e di attivazione personale, teso a impedire l’adozione di atti pregiudizievoli, che l’art. 2392 c.c. pone a carico dell’amministratore di società, non può estendersi agli atti di gestione compiuti nell’ambito di società terze né può riguardare atti o iniziative che non siano pregiudizievoli per i soci o i creditori della società amministrata.
Ne consegue che, in quest’ultima ipotesi, neppure potrà ravvisarsi una responsabilità penale, in considerazione dell’insussistenza di una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p.
Questo il principio di diritto, del tutto condivisibile, per il quale la Cassazione (sentenza n. 7556, depositata ieri, 15 febbraio 2013) ha annullato la dichiarazione di penale responsabilità per