Per la detassazione sul fotovoltaico, non serve un approccio comparativo
Secondo la C.T. Prov. Treviso, è sufficiente scomputare i ricavi di vendita dell’energia
Nel calcolo della detassazione ambientale per un impianto fotovoltaico, secondo la C.T. Prov. Treviso 10 gennaio 2013 n. 7/5/2013 non è necessario un confronto chiaro ed univoco con altri impianti “simili”, ma è sufficiente un calcolo “prudenziale” in mancanza di altri parametri.
Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente la possibilità di avvalersi della detassazione ambientale di cui all’art. 6, commi 13-19 della L. n. 388/2000, posto che il calcolo dei sovraccosti non era avvenuto correttamente. Veniva, infatti, contestata la mancanza di un approccio comparativo, dato unicamente dalla differenza tra il costo di acquisto del macchinario con il costo di acquisto di un macchinario similare non ambientale.
Il contribuente, ...
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