ACCEDI
Martedì, 16 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Il ritardo istituzionale sui Consigli di disciplina si commenta da solo

Mercoledì, 6 marzo 2013

x
STAMPA

Gentile Redazione,
da mesi la nostra categoria attende, da parte del Ministero della Giustizia, l’approvazione del regolamento attuativo ex art. 8 del DPR 137/2012, recante riforma degli Ordini Professionali a norma dell’art. 3 del DL 138/2011, inerente a criteri e modalità per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali.

Dall’analisi dei documenti di legge, dai regolamenti già approvati (tra cui Ingegneri ed Architetti) e dalla bozza del nostro regolamento in itinere presso il Ministero si va verso i seguenti criteri:
- incompatibilità tra la carica di Consigliere dell’ordine e la carica di Consigliere del Consiglio di disciplina (nel regolamento degli Ingegneri è anche incompatibile l’incarico di revisore dell’Ordine territoriale);

- Consiglio di disciplina territoriale formato da un numero di componenti pari al numero del Consiglio dell’Ordine, oltre 5 consiglieri supplenti: quindi, nel caso degli Ordini con più iscritti, un Consiglio di disciplina composto da 15 componenti effettivi e da 5 supplenti;

- l’elenco dei nominativi pari al doppio dei Consiglieri da nominare dovrà essere inviato al Presidente del Tribunale, che designerà i componenti effettivi ed i 5 supplenti;

- in seno all’elenco, possono essere inseriti anche soggetti terzi non iscritti, scegliendo tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, anche in pensione; nel regolamento degli Ingegneri e degli Architetti, possono essere inseriti anche iscritti da almeno 5 anni agli Albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche ed esperti in materie giuridiche o tecniche;

- il Presidente e il Segretario del Consiglio di disciplina non verranno nominati da nessuno, ma saranno di diritto il più anziano e il più giovane di iscrizione all’Albo tra i componenti effettivi; in caso di presenza di magistrati (o di terzi), il criterio di iscrizione all’Albo viene sostituito con il criterio prettamente anagrafico;

- la durata sarà pari a quella del Consiglio dell’Ordine e il Consiglio di disciplina andrà in prorogatio fino all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine Territoriale;

- il Consiglio di disciplina così eletto potrà istituire Collegi di disciplina (sezioni) con minimo tre membri per la sua operatività, nel caso degli Ordini con più iscritti massimo 5 Collegi (3x5=15), che svolgeranno le tutte le funzioni del Consiglio di disciplina e, quindi, bisognerà poi verificare se ciò rappresenterà un vantaggio o uno svantaggio per la categoria. Infatti, da un lato si lavorerà con più “sezioni” e più rapidità ed operatività, dall’altro si potranno avere pareri contrastanti tra le singole “sezioni” su casi analoghi, con possibilità di “ingiustizie” in seno ai singoli Ordini (un po’ come avviene in seno alle Commissioni tributarie). D’altro canto, non istituire i “collegi” comporterebbe per gli Ordini con più iscritti il dover lavorare con 15 componenti, circostanza che abbiamo sperimentato non sempre funzionale nella lettura degli atti processuali. Forse un buon compromesso, per Gli Ordini con 15 componenti e con non moltissima attività disciplinare, potrebbe essere istituire due “Collegi”, uno di 8 componenti con la presenza del Presidente (sezione 1) ed uno di 7 componenti con il Segretario (sezione 2), in modo che, da un lato, si snellisce l’operatività e dall’altro il Presidente ed il Segretario troveranno le sinergie per un raccordo operativo;

- infine, fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali, la funzione disciplinare deve essere svolta dai Consigli degli Ordini territoriali in conformità alle disposizioni di legge.

Quanto sopra in attesa di poter leggere il regolamento definitivamente approvato, in un ritardo e silenzio istituzionale che da solo non necessita di commenti, anche alla luce dell’importante ruolo per la salvaguardia della “fede pubblica” che si svolge in seno ai Consigli di disciplina.
 

Nicolò La Barbera
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

TORNA SU