Alla Corte Costituzionale la mediazione tributaria
Per i giudici di Perugia, è incostituzionale la prevista inammissibilità del ricorso in difetto di reclamo
Ai sensi del neointrodotto art. 17-bis del DLgs. 546/92, il reclamo consiste in un atto che deve essere notificato alla Direzione provinciale, o alla DRE, solo se il provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate è di valore non superiore a 20.000 euro.
Successivamente, tra ente impositore e contribuente si svolge una fase che può consistere nell’esame della proposta di annullamento totale/parziale dell’atto, o nel tentativo di pervenire ad una mediazione, dinanzi, però, ad una diversa articolazione dell’Agenzia delle Entrate medesima, che è ovviamente parte in causa.
Qualora tale fase abbia esito negativo, il contribuente non deve proporre un ulteriore ricorso, in quanto occorre depositare l’atto di reclamo presso la segreteria del giudice tributario, che, secondo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41