Anche per i sindaci di nomina pubblica revoca al Tribunale
Applicabile alle spa a partecipazione pubblica l’art. 2400 comma 2 c.c., che richiede la giusta causa di revoca e l’approvazione del Tribunale
Anche nel caso di designazione di sindaci ex art. 2449 c.c. (ovvero nelle spa con partecipazioni dello Stato o di enti pubblici) trova applicazione l’art. 2400 comma 2 c.c., che, ai fini della revoca, richiede la sussistenza di una giusta causa e l’approvazione della relativa delibera con decreto del Tribunale, sentiti i soggetti interessati.
A precisarlo – seppure solo in obiter dictum (ovvero in un passaggio incidentale del provvedimento che non risulta necessario per la definizione della controversia) – è il Tribunale di Palermo nel decreto del 13 febbraio 2013.
Il caso di specie riguarda una spa, partecipata al 51% dal Comune di Palermo ed al 49% da altra società, preposta allo svolgimento, nel relativo territorio, del servizio di distribuzione del gas metano, nonché di
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41