Per le società di comodo, maggiorazione IRES sul reddito minimo presunto
Ai fini della maggiorazione del 10,5% va, invece, tenuto conto del reddito realizzato se il reddito ordinariamente determinato è superiore al minimo
La maggiorazione dell’aliquota IRES per le società di “comodo” è uno degli argomenti sul quale il redattore della dichiarazione dei redditi pone particolare attenzione. Si ricorda che l’articolo 2, comma 36-quinquies, del DL n. 138/2011 ha introdotto per le società di capitali ed i soggetti assimilati che si qualificano “società non operative” una maggiorazione del 10,5% dell’aliquota ordinaria IRES. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 dell’11 giugno 2012 ha ripartito le società di comodo in due categorie: le società non operative, vale a dire quelle che non superano il test di operatività, e le società in perdita sistematica, ossia quelle che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi
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