Omissione del modello studi di settore, «sanatoria» con sanzione ridotta
L’omissione del modello studi di settore per l’anno scorso è ancora sanabile entro il termine di presentazione di UNICO 2013
Il DL 98/2011 aveva inasprito il trattamento sanzionatorio in materia di studi di settore con riferimento alla fattispecie dell’omessa allegazione ad UNICO della comunicazione dei dati rilevanti.
L’omessa presentazione della comunicazione dei dati rilevanti è sanzionata con:
- la misura massima della sanzione fissa prevista dall’art. 8, comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 2.065 euro;
- l’incremento del 50% della sanzione prevista per dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, in caso di accertamento effettuato sulla base degli studi di settore (quest’ultima previsione si applica se i maggiori valori accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sono superiori al 10% dell’importo dichiarato).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41