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IMPRESA

Annullabile la delibera senza previa indicazione del valore delle azioni

Il mancato rispetto dell’art. 2437-ter comma 5 c.c. incide sull’intera delibera e non solo sulle parti che legittimano l’esercizio del diritto di recesso

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 27 maggio 2013

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La delibera assembleare che modifica lo statuto sociale originando talune cause di recesso è annullabile integralmente, e non limitatamente alle modifiche alle quali è riconducibile il diritto di exit, qualora non si sia provveduto alla preventiva determinazione del valore di liquidazione delle azioni ex art. 2437-ter comma 5 c.c.
La precisazione è fornita dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza del 13 febbraio 2013.

Taluni soci di minoranza di una spa impugnavano la delibera di approvazione del nuovo statuto chiedendone l’annullamento perché, in violazione di quanto sancito dall’art. 2437-ter comma 5 c.c., non si era provveduto a far conoscere, nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea, il valore di liquidazione delle azioni.

Adempimento necessario

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