Cartella emanata a seguito di sentenza «in cerca» di termine per la notifica
Parte dei giudici di merito si discosta dalla Cassazione e opta per il termine decadenziale dei due anni
Una recente sentenza della Suprema Corte, commentata in un precedente intervento (si veda “Prescrizione decennale per il recupero delle imposte a seguito di sentenza” del 6 aprile 2013), ha affermato che, siccome in caso di giudicato il titolo che legittima la riscossione delle somme non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza, il termine per la notifica della cartella di pagamento è quello ordinario di prescrizione decennale, e non di decadenza biennale di cui all’art. 25 del DPR 602/73.
Detta norma stabilisce che la cartella va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, momento che, a nostro avviso, coincide o con il decorso del termine per il ricorso o con la formazione
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