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PROFESSIONI

Sanzioni «soft» per il transito al nuovo Registro revisori

Auspicabile un’interpretazione estensiva della norma che prevede sanzioni da 1.000 a 150 mila euro per mancata trasmissione di informazioni

/ Silvia LATORRACA

Martedì, 2 luglio 2013

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A seguito della pubblicazione della determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 giugno 2013, che ha definito le modalità per trasmettere telematicamente al MEF le informazioni relative alla gestione del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio, vale la pena ritornare su uno degli aspetti che ha attirato maggiore attenzione (e destato maggiore preoccupazione) tra gli operatori: le conseguenze di natura sanzionatoria derivanti dall’omissione delle comunicazioni.

Come ormai noto, l’art. 17 del DM 145/2012 ha stabilito che, in sede di prima formazione del Registro, le persone fisiche e le società che, al 13 settembre 2012, risultavano già iscritti al Registro dei revisori contabili o all’Albo speciale delle società di revisione avevano diritto all’iscrizione

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