Cessione del credito da CNM valida dal 1° gennaio
Anche se la dichiarazione dei redditi viene presentata successivamente, è possibile usare in compensazione il credito IRES ricevuto dal gruppo
Secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 118 del TUIR, anche nel peculiare ambito della tassazione di gruppo “resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602”.
In sostanza, quindi, le eccedenze IRES risultanti dal modello CNM possono essere cedute secondo le disposizioni di cui all’art. 43-ter del DPR 602/73 per il quale la cessione viene posta in essere attraverso la corretta compilazione del quadro CK del consolidato e del quadro RK del modello UNICO del soggetto cessionario.
Attraverso tale disposizione, il legislatore intende garantire la trasferibilità, ai sensi dell’art. 43-ter citato, sia delle eccedenze d’imposta maturate da ciascuna società partecipante ...
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