Fatturazione differita per cessioni di beni e prestazioni di servizi con dubbi
Da chiarire se in un’unica fattura possano essere indicate sia le une che le altre
Con l’entrata in vigore della L. 228/2012, che ha modificato l’art. 21, comma 4 del DPR n. 633/1972, è stata introdotta una nuova fattispecie per avvalersi della cd. “fatturazione differita” previa precedente emissione di idonea documentazione. In linea generale, la fattura deve essere emessa entro le ore 24:00 dello stesso giorno in cui viene effettuata l’operazione, salvo le deroghe previste dalla normativa.
In merito alle cessioni di beni, il differimento della fatturazione può avvenire sulla base di un DDT (documento di trasporto) o di un altro documento idoneo ad individuare gli autori dell’operazione ed avente le caratteristiche enunciate dal DPR 472/96 (art. 21, comma 4 del DPR 633/72): la fattura può essere emessa entro il 15° giorno del mese successivo ...
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