Urge un intervento legislativo per i termini sui rimborsi
Le tesi della Cassazione sono contrastanti, e il problema sussiste anche per i termini dell’accertamento
Con la sentenza 20526/2013, la Corte di Cassazione ha sancito che l’art. 21 del DLgs. 546/92 non opera quando il Fisco, mutando il proprio orientamento di prassi, afferma che un determinato fatto non è fiscalmente rilevante (si veda “Se il Fisco cambia opinione con l’interpello, negato il rimborso” del 7 settembre).
In altre parole, il termine biennale per la domanda di rimborso non può decorrere dalla data di pubblicazione dell’intervento di prassi, posto che esso non è un “presupposto per la restituzione”.
Vi sono però precedenti in senso diverso, come la sentenza 959/2013, ove vengono valorizzati aspetti più sostanziali che formali. Né si può obiettare che i precedenti indicati in tale sentenza riguardano casi non suscettibili di estensione, posto
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