Concordato preventivo «in bianco», controllo dei sindaci
La verifica è diretta ad accertare l’effettiva intenzione dell’impresa di depositare il piano
Nel caso in cui la società debitrice abbia presentato il ricorso di cui all’art. 161, comma 6, L. fall., ovvero con riserva del successivo deposito del piano, della proposta e della relativa documentazione, l’organo sindacale deve verificare che il processo posto in essere dagli amministratori vada nella direzione indicata dal legislatore e non costituisca, invece, una mera iniziativa “dilatoria”: tale obbligo di vigilanza non rappresenta un generico dovere morale di tutela nei confronti di terzi, bensì una specifica attribuzione dell’organo di controllo, pena l’emersione in capo a quest’ultimo dei profili di responsabilità che la legge assegna in caso di omissioni o carenze nell’adempimento dei propri compiti e funzioni.
Prima delle novità introdotte ...
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