Possibile l’annullamento di un atto di annullamento, ma con limiti
La Cassazione afferma che occorre sempre la notifica di un ulteriore atto impositivo e il rispetto dei termini decadenziali
È ormai consolidato il principio secondo cui l’ente impositore può avvalersi della c.d. “autotutela sostitutiva”, che consiste nell’annullare propri atti illegittimi emettendone altri privi del vizio che, probabilmente, avrebbe comportato l’accoglimento del ricorso in sede giudiziale.
Il tutto, come detto varie volte dalla Corte di Cassazione, può avvenire solo se ancora sono pendenti i termini di decadenza per la notifica dell’accertamento e con rispetto dell’eventuale giudicato sostanziale formatosi.
Le modalità da seguire per tale autotutela sono state illustrate, peraltro, con un’interessante circolare della DRE Calabria (la 2010/24477).
Ieri, la Corte di Cassazione, con la sentenza 22827, si è pronunciata su un aspetto collegato al tema descritto, ...