Riduzione del capitale sociale di oltre un terzo non sempre rinviabile
Il rinvio della decisione in assemblea deve essere supportato da piani ragionevoli, illustrati nella relazione sulla situazione patrimoniale
Qualora il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (e non contemporaneamente anche al di sotto del minimo di legge), gli amministratori devono predisporre una situazione patrimoniale e convocare “senza indugio”, cioè nel più breve tempo possibile, l’assemblea dei soci che sarà chiamata a deliberare sugli “opportuni provvedimenti” (artt. 2446-2482-bis c.c. ).
La situazione patrimoniale e la relativa relazione illustrativa, unitamente alle osservazioni dei sindaci, devono rimanere depositate presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l’assemblea, al fine di garantire l’effettività del diritto di informazione ai soci.
Tale informativa costituisce elemento essenziale per consentire ai soci di assumere in sede ...
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