Attestatore del piano, requisiti professionali da verificare
Deve essere designato dal debitore, tra soggetti indipendenti iscritti al registro dei revisori legali dei conti
L’art. 67, comma 3, lett. d) del RD n. 267/1942 stabilisce i requisiti di professionalità e indipendenza dell’attestatore, ovvero del soggetto incaricato di asseverare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità/attuabilità del piano nei casi di risanamento, concordato preventivo (art. 160 e ss. L. fall.) ed accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della L. fall. In particolare, è disposto che il professionista attestatore deve essere:
- designato dal debitore;
- iscritto nel registro dei revisori legali dei conti. Tale archivio è indistintamente richiamato, nonostante – per effetto della riforma operata dal DLgs. n. 39/2010 – risulti formato da due autonome sezioni, una delle quali include i revisori “inattivi”, la cui natura potrebbe ...
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