Dichiarazione «consolidata» fraudolenta al giudice del luogo di presentazione
La Cassazione, sul caso Unicredit, risolve il conflitto tra Milano e Bologna individuando il giudice territorialmente competente in quello di Roma
In presenza di un gruppo di società che abbia aderito al consolidato fiscale nazionale, il giudice territorialmente competente a decidere sulla contestazione della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000) è quello del luogo in cui è avvenuta la presentazione della dichiarazione consolidata, ciò a prescindere dal fatto che obbligata fiscalmente sia solo la consolidante ovvero questa e le consolidate.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 43899 di ieri, a risoluzione di un conflitto di competenza insorto tra i Tribunali di Milano e Bologna, in relazione alla rilevante vicenda che vede coinvolti i vertici di Unicredit.
Ai responsabili delle società del gruppo Unicredit, nel quale si era esercitata l’opzione per il consolidato ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41