Il curatore può opporsi al sequestro funzionale alla confisca ex «231»
Al giudice è rimessa la valutazione della prevalenza o meno delle esigenze sottese alla confisca rispetto a quelle dei creditori sociali
Il curatore fallimentare della società nell’interesse della quale sia stato commesso un reato presupposto ex DLgs. 231/2001 deve essere ritenuto rappresentante di interessi qualificabili come diritti di terzi in buona fede sui beni oggetto della confisca ovvero rappresentante dei creditori sociali, la cui posizione deve essere valutata dal giudice nella prospettiva della prevalenza o meno delle esigenze sottese alla confisca. L’importante indicazione è fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza 5 dicembre 2013 n. 48804.
Nel caso di specie, su alcuni beni di una srl veniva disposto sequestro per equivalente in funzione della successiva confisca quale conseguenza dell’integrazione, a suo vantaggio, di un reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di ...