La decadenza dalle agevolazioni non va denunciata
La Corte di Cassazione chiarisce che la denuncia di eventi successivi alla registrazione non va utilizzata in tali casi
Il contribuente non è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i fatti sopravvenuti che determinino la decadenza da un regime agevolativo, mediante la “denuncia” di eventi successivi alla registrazione di cui all’art. 19 del DPR 131/86.
Questo è il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27484 di ieri.
Nel caso di specie, un determinato atto di trasferimento immobiliare era stato assoggettato ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura agevolata, in virtù dell’applicazione delle previgenti agevolazioni per i terreni siti in piani urbanistici particolareggiati (art. 33 della L. 388/2000). Tuttavia, i contribuenti, prima del decorso di un quinquennio dall’atto agevolato, alienavano l’immobile, così decadendo ...