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Rivalsa IVA se l’accertamento è definitivo dopo il 24 gennaio 2012

La circ. 35 dell’Agenzia risponde ai quesiti su rivalsa e detrazione alla luce del DL 1/2012

/ Barbara ROSSI e Fabio Tullio COALOA

Mercoledì, 18 dicembre 2013

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Con la circ. n. 35 pubblicata ieri, l’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti sull’ambito di applicazione del comma 7 dell’art. 60 del DPR n. 633/1972, come modificato dall’art. 93 del DL n. 1/2012 convertito.

La novella legislativa dispone che il contribuente, dopo aver pagato all’Erario l’IVA accertata (unitamente a sanzioni e interessi), possa rivalersi nei confronti del proprio cessionario o committente; quest’ultimo, dal canto suo, una volta pagata l’IVA addebitagli in via di rivalsa, può esercitare il diritto alla detrazione “al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento

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